IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art.
45, comma 2, che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza di
determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri
e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle
attività negoziali indicate negli articoli sotto riportati;
VISTA la normativa vigente per le stazioni
appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come
modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56/2017, in materia di affidamenti di
lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTE le Linee Guida
ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 1° marzo 2018;
VISTA la L. 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge
di stabilità 2016 che riporta le modalità di acquisizione per i beni
informatici e la connettività;
CONSIDERATO che
l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituzione
scolastica non può prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse
impiegate, nell’ottica della piena efficacia e dell’economicità dell’azione
amministrativa;
DELIBERA
Art. 1
D.I. 28 agosto 2018,
n. 129 art. 45, c. 2, lett. a) –
Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro
Valore della fornitura di beni, servizi, lavori e rispettive procedure
negoziali
a) tutte
le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolastico,
finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la
soglia di rilevanza comunitaria, si uniformano nella loro realizzazione al
criterio, univoco, dell’assoluta coerenza e conformità con quanto in materia
previsto e regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo le sotto
riportate modalità:
-
acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di
lavori di importo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa, mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta secondo quanto previsto e regolato
dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. citato in premessa, fatta salva la
possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a procedura ordinaria;
-
procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori e di almeno cinque
operatori economici per i servizi e le forniture individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, secondo quanto
previsto dall’ art. 36, comma 2, lett. b), per affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000 euro, IVA esclusa, e, per i lavori, inferiore a 150.000
euro, IVA esclusa, per le forniture e i servizi inferiore a 144,000 euro, IVA
esclusa;
b) Il
limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le
procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da
espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico è pertanto elevato a
39.999,99 euro, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con
l’approvazione del Programma Annuale e successive modifiche.
Art. 2
D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art.
45 c. 2 lettera b) – Contratti di sponsorizzazione
1.
La stipula dei contratti di sponsorizzazione può
essere disposta dal Dirigente scolastico nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a.
in nessun caso è consentito concludere contratti
in cui siano possibili forme di conflitto diinteresse tra l’attività pubblica e
quella privata;
b.
non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione
con soggetti le cui finalità edattività siano in contrasto, anche di fatto, con
la funzione educativa e culturale della Scuola; c. non è consentito concludere
contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con
la Scuola.
2.
Nella scelta degli sponsor si accorda la
preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie e per attività svolte
abbiano dimostrato particolare attenzione ai problemi dell’infanzia e
dell’adolescenza.
3.
Le clausole che determinano il contenuto del
contratto devono specificare:
a) descrizione
dettagliata degli obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sul soggetto
sponsorizzato;
b) durata
del contratto;
c) ammontare
del corrispettivo e delle modalità di pagamento;
d) descrizione
dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso.
Art. 3
D.I. 28 agosto 2018,
n. 129 art. 45 c.2 lettera d) –
Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici,
appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima
1. Utilizzo locali e beni
a. I
locali e i beni scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad
Istituzioni, Associazioni, Aziende, Enti o Gruppi organizzati, secondo
modalità, termini e condizioni di seguito stabiliti, nel rispetto delle norme
dettate dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
b. l’utilizzazione
temporanea dei locali dell'istituto può essere concessa a terzi a condizione
che ciò sia compatibile con le finalità educative e formative dell'istituzione
scolastica stessa. Le attività dell'Istituzione scolastica hanno assoluta
priorità rispetto all'utilizzo dei locali da parte degli Enti concessionari
interessati;
c. In
relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti
dell'istituzione scolastica i seguenti impegni oggetto di apposita convenzione
sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal rappresentante legale del soggetto
richiedente:
1. dichiarare
le finalità del soggetto richiedente e quelle delle attività per le quali è
richiesto l’utilizzo dei locali;
2. indicare
il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale
referente per l’istituzione scolastica;
3. osservare
incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio, vigilando
che coloro che sono presenti durante le attività per cui si concedono i locali
non entrino in aree precluse e non oggetto di concessione;
4. riconsegnare
i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire il regolare
svolgimento delle attività dell’istituzione scolastica;
5. assumere
la custodia dei locali oggetto di concessione, compresa quella dei beni
contenuti nei locali e di eventuali chiavi o codici di accesso, e rispondere, a
tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso,
tenendo allo stesso tempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese
connesse all'utilizzo;
6. stipulare
una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo;
7. avvertire
immediatamente il Dirigente scolastico per ogni eventualità che comporti
criticità o problematiche nell’uso dei locali.
d. Le
richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per
iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso
richiesta e dovranno contenere, oltre all'indicazione dell’oggetto, il soggetto
richiedente, il nominativo del responsabile legale e la dettagliata descrizione
dell’attività prevista. Il Dirigente scolastico verifica se la richiesta è
compatibile con le disposizioni del presente regolamento e se i locali sono
disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro è
positivo, il Dirigente scolastico procede alla stipula di apposita convenzione.
e. Il
Dirigente scolastico concede i locali anche in deroga a quanto previsto dalla
presente delibera, purché senza ulteriori oneri per l’istituzione scolastica e
l’Ente proprietario, in casi del tutto eccezionali da motivare dettagliatamente
e qualora le attività previste siano particolarmente meritevoli in riferimento
alle finalità dell’Istituzione scolastica.
f.
II concessionario è responsabile di ogni danno
causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od
omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi
presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi.
L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni
responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte dei
concessionari, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di
responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula della
sopraindicata polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.
g. Per
l’utilizzazione dei locali e dei beni, sulla base delle regole stabilite ai
precedenti punti, sono previste, a carico del concessionario, i seguenti canoni
concessori [NB: tale canone deve consentire alla
scuola di corrispondere all’ente locale le maggiori spese relative alle
varie
utenze]:
i. aule
normali - € 10/ora e € 50 per l’intera giornata
ii. laboratori,
auditorium e sala riunioni - € 15/ora e € 75 per l’intera giornata iii. aula
magna - € 20/ora e € 100 per l’intera giornata
h. La
concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Istituzione
scolastica per giustificati motivi.
2. Utilizzazione siti informatici
a. L’Istituzione
scolastica può ospitare sul proprio sito web materiali, informazioni e
comunicazioni forniti da associazioni di studenti e associazioni di genitori,
collegamenti a siti di altre istituzioni scolastiche, associazioni di
volontariato o enti di interesse culturale o con finalità coerenti con quelle
dell’Istituzione scolastica stessa, allo scopo di favorire sinergie tra
soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali.
b. La
convenzione sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal rappresentante legale
del soggetto ospitato, in particolare, dovrà contenere:
1. il
nominativo del responsabile interno del servizio che, previa designazione da
parte del Dirigente scolastico, seleziona i contenuti immessi nel sito;
2. il
nominativo del responsabile del soggetto ospitato;
3. la
specificazione della facoltà del Dirigente scolastico di disattivare il
servizio qualora il contenuto risultasse in contrasto con le finalità
dell’Istituzione scolastica.
Art. 4
D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera e) – Convenzioni relative a
prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi
Per quanto
riguarda convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli
alunni per conto terzi viene richiesto un contributo a discrezione della
commissione in base all’attività e al numero di partecipanti comunque non
inferiore alla copertura delle spese vive.
Art. 5
D.I. 28 agosto 2018, n.
129, art. 45 c.2 lettera f) –
Alienazione di beni e forniture di servizi prodotti dall’Istituzione Scolastica
nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi
Per quanto riguarda convenzioni relative a prestazioni del
personale della scuola e degli alunni per conto terzi viene richiesto un
contributo a discrezione della commissione in base all’attività e al numero di
partecipanti comunque non inferiore alla copertura delle spese vive.
Art. 6
D.I. 28 agosto 2018, n.
129, art. 45 c.2 lettera h) – Contratti di prestazione d’opera con
esperti per particolari attività
a) Per
i contratti di prestazione d’opera si fa riferimento all’art. 7, comma 6, del
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed alla Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della
Funzione Pubblica che ne ha fornito l’interpretazione nonché uno schema di
regolamento.
b) Dopo
l’approvazione del Piano triennale dell’offerta Formativa, il Dirigente
scolastico individua le attività per le quali, dopo avere verificato
l’impossibilità di ricorrere, mediante interpelli interni, al personale in servizio provvisto delle
necessarie competenze e disponibile, può decidere il ricorso a collaborazioni
esterne, dandone informazione con avvisi di selezione da pubblicare sul proprio
sito web all’albo della Scuola – sezione “Amministrazione trasparente”.
c) Gli
incarichi da affidare sono quelli relativi alle attività da realizzare
nell’ambito del PTOF i cui impegni di spesa sono deliberati nel Programma
annuale.
d) Se
oggetto dell’incarico è l’espletamento delle funzioni di RSPP e del medico
competente deve essere integralmente rispettato quanto previsto dal D.lgs.
81/2008, rispettivamente agli artt. 32 e 38.
e) Gli
avvisi indicano modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli
che saranno valutati (anche attraverso Commissioni appositamente costituite),
la documentazione da produrre, i criteri attraverso i quali avviene la
comparazione, nonché l’elenco dei contratti che si intendono stipulare. Per
ciascun contratto deve essere specificato:
a. l’oggetto
della prestazione
b. la
durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione
c. il
luogo della prestazione
d. il
compenso per la prestazione.
f) Compensi
Il limite massimo dei compensi orari non può superare il
limite dei compensi regionali al lordo delle ritenute a carico del prestatore
d’opera e al netto di eventuale IVA e di oneri a carico dell’Amministrazione.
Per particolari prestazioni il Dirigente
scolastico può prevedere un compenso forfettario qualora ravvisi maggior
convenienza per l’amministrazione
Art. 7
D.I. 28 agosto 2018, n. 129,
art. 45 c.2 lettera i) - Partecipazione a progetti internazionali
1.
La partecipazione a progetti internazionali è
ammessa se rientranti nelle finalità educative e formative proprie
dell’Istituto e se inseriti nell’ambito del PTOF.
2.
Il Dirigente scolastico, acquisita la
deliberazione del Collegio docenti anche su impulso del dipartimento competente
per la specifica progettazione, sottoscrive l’accordo di collaborazione e/o di
partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d’istituto
dell’avvenuta autorizzazione e dell’importo del finanziamento da iscrivere al
Programma annuale nell’apposito aggregato.
3.
Nel caso siano necessarie previsioni di spesa
(benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione
degli studenti o all’accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi
internazionali, l’adesione al progetto deve essere preventivamente deliberata
dal Consiglio di istituto.
4.
La partecipazione di alunni e minori al progetto
dovrà essere autorizzata dagli esercenti la responsabilità genitoriale.
Nell’autorizzazione dovranno essere indicati gli obblighi e le responsabilità a
carico degli stessi in caso di scambi, viaggi, attività extra scolastiche.